Iscrizione anagrafe richiedenti asilo: respinto ricorso del Ministero

Bocciato il reclamo del Viminale contro la sentenza che consente a un ragazzo somalo ospite della Diaconia valdese fiorentina di iscriversi all'anagrafe del Comune di Scandicci

Roma (NEV/Riforma.it), 30 maggio 2019 – Il tribunale di Firenze ha respinto il reclamo del ministero dell’Interno contro la decisione del giudice Carlo Carvisiglia, che aveva autorizzato un richiedente asilo somalo ospite della Diaconia valdese fiorentina a presentare domanda di iscrizione all’anagrafe di Scandicci. Il Comune aveva rigettato la pratica in base alle nuove indicazioni presenti nel decreto sicurezza. In particolare il riferimento dell’amministrazione per negare l’iscrizione era stato l’articolo 13, che recita “Per i richiedenti asilo il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”.

Il 19 marzo scorso il tribunale di Firenze aveva dato ragione a Yosef, il nome è di fantasia, sostenuto legalmente dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI). La sentenza sottolineava come il diniego all’iscrizione all’anagrafe sarebbe un atto discriminatorio. La regolarità del soggiorno non si dimostra dunque soltanto con il classico permesso di soggiorno, come indicato dal testo del decreto sicurezza: è sufficiente il verbale che attesta la richiesta di asilo presentata in questura. Altre sentenze simili si sono succedute a Bologna e a Genova, tutte aspramente criticate dal ministro dell’Interno che le ha definite “vergognose”. Ministro che però deve incassare ora anche una seconda sconfitta in appello.

Il reclamo è stato bocciato perché, secondo i giudici, il Viminale non aveva “legittimazione” a impugnare la sentenza in quanto non aveva partecipato al primo grado di giudizio. Oltre a questa questione tecnica i giudici hanno ricordato che i tribunali di Firenze, Bologna e Genova hanno emesso provvedimenti che hanno “offerto una lettura” del decreto Sicurezza “coerente con il quadro costituzionale ed eurounitario esercitando il potere, e il dovere, di interpretazione orientata al rispetto delle norme”. Il ministero dell’Interno dovrà inoltre pagare 2767 euro di spese legali allo Stato italiano per il gratuito patrocinio del cittadino somalo.